Le imprese non energivore che hanno diritto al credito di imposta "caro energia" possono richiedere il calcolo direttamente al fornitore dei servizi, a condizione che non sia variato dal 2019.
Il legislatore ha preso atto della crescita incontrollata dei prezzi energetici e, con l'articolo 6 del D1115/2022 (decreto Aiutibis), ha prorogato al terzo trimestre 2022 le agevolazioni già riconosciute per il trimestre precedente (articolo 3 del Dl 21/2022), prevedendo anche una semplificazione per la determinazione del credito spettante.
I requisiti per accedere alle agevolazioni sono gli stessi che erano già previsti per il secondo trimestre. In particolare, per le imprese diverse da quelle "energivore" il credito per l'acquisto dell'energia elettrica è riconosciuto nel rispetto di due condizioni:
Se sono verificate queste condizioni, il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta.
L'agenzia delle Entrate, con le circolari 13/E del 13 maggio 2022 e 25/E dell' 11 luglio 2022 ha chiarito le modalità di determinazione del costo della componente energetica per la fruizione del credito. In particolare, vanno considerate tutte le voci indicate in bolletta riferibili alla «materia energia elettrica» e cioè la quota energia, il dispacciamento, le perdite di rete, la commercializzazione, nonché le garanzie di origine. Sono invece sempre escluse le imposte, i sussidi e il trasporto dell'energia.
Una volta verificata la spettanza del credito mediante il confronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento e dopo aver identificato le voci in bolletta da considerare, è necessario sommare tutte le voci individuate e riferite all'energia effettivamente utilizzata nel corso del trimestre. Al valore ottenuto va applicato il coefficiente del 15%.
Il comma 5 del citato articolo 6 ha introdotto però una novità molto utile: infatti le imprese che non hanno cambiato fornitore di energia dal secondo trimestre a oggi, possono, invece di calcolare direttamente il credito, chiedere al proprio fornitore di confermare la spettanza del credito e comunicare l'importo di quest'ultimo. In questa ipotesi, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022.
la circostanza che non venga fatta richiesta al fornitore, si ritiene che non incida sulla possibilità di determinare e utilizzare il credito; ciò anche in considerazione del fatto che, in tale ipotesi, il calcolo va fatto necessariamente in autonomia (ad esempio quando il fornitore è variato). Il credito d'imposta va utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022. Inoltre, il credito può essere ceduto a terzi, secondo le modalità previste da provvedimento dell'agenzia delle Entrate.
Si ricorda, infine, che per le imprese che oltre ad acquistare energia la producono e auto consumano il credito spetta coII1llllque, ma è necessario considerare il costo sostenuto per la produzione di energia ai fini del confronto tra il trimestre 2019 e il trimestre 2022. In questo caso, inoltre, il credito non spetta solo per l'energia acquistata ma anche per l'energia prodotta e auto consumata. la base di calcolo per questa componente è pari al PUN medio del mese di riferimento moltiplicato per i kWh prodotti e auto consumati.
Credito anche per le imprese che producono e auto consumano energia, ma va considerato il costo per la produzione.
Fonte: Alessandra Caputo e Marcello Valenti - Il Sole 24 Ore